Quando un dipendente pubblico o un pensionato che ha prestato servizio in ambito pubblico decide di rivolgersi alla Gestione Dipendenti Pubblici, istituita presso l’INPS, per sottoscrivere un contratto di finanziamento, conosciuto anche come mutuo ex INPDAP, essi hanno il diritto di rinegoziare l’accordo fatto.
In sostanza, il mutuatario che ha accettato e sottoscritto le condizioni contrattuali iniziali, poste dall’ente o dall’istituto che ha erogato il mutuo, ha l’opportunità di chiedere successivamente di modificare una o più clausole dell’atto. Si tratta di un diritto che può essere esercitato da tutti coloro che stipulano questo tipo di accordo scritto, tuttavia per i mutui ex INPDAP tale eventualità è possibile a patto che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento previsto dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
Cosa si può rinegoziare del mutuo ex INPDAP: il tasso d’interesse
Quando si parla di rinegoziazione del muto erogato dall’INPS ai dipendenti e ai pensionati che prestano o hanno prestato servizio in un ente pubblico, si fa riferimento ad un diritto riconosciuto ai mutuatari purché vengano rispettati importanti requisiti.
La rinegoziazione non riguarda il contratto nella sua totalità, ma solo alcune parti di esso in particolare:
- il tasso d’interesse;
- lo spread;
- l’importo della rata.
Nel caso in cui la variazione che il mutuatario vuole far inserire nell’atto del prestito si riferiscono al tasso d’interesse, allora l’unica modifica che può essere compiuta e accettata dall’ente riguarda il passaggio da tasso fisso a variabile o la sua riduzione.
Mutuo ex INPDAP 2024: come chiedere la rinegoziazione del tasso
Per poter beneficiare della possibilità di chiedere la riduzione del tasso d’interesse applicato al proprio mutuo, è necessario seguire una procedura piuttosto semplice
Innanzitutto, la domanda di riduzione del tasso deve essere compilata e sottoscritta dal mutuatario e inviata al direttore dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, della struttura di competenza.
Il direttore a tempo 30 giorno, dalla presentazione della domanda, per controllare che tutti i requisiti necessari ad esercitare il diritto di rinegoziazione siano presenti e per dare una risposta al mutuatario. Se la verifica dovesse avere un esisto negativo, il soggetto richiedente ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della risposta, per presentare il ricorso.
È assolutamente importante tenere distinti il concetto di rinegoziazione da quello di surroga. Infatti, nel caso in cui il mutuatario dovesse essere intenzionato ad esercitare il proprio diritto di surroga, non sta modificando parte del contratto con l’ente, ma sta cambiano l’istituto che eroga il mutuo.
Al contrario, quando avviene la rinegoziazione, la modifica coinvolge solo alcune clausole del contratto, come ad esempio quelle relative al tasso d’interesse, con lo scopo di consentire al mutuatario di esercitare il suo diritto ad ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose.
Rinegoziazione mutuo ex INPDAP: quali sono i requisiti richiesti
Sebbene la possibilità di chiedere la riduzione del tasso d’interesse rappresenti una legittima facoltà del mutuatario, riconosciuta sia dalla legge che del regolamento interno dell’INPS che disciplina i prestiti edilizi ipotecari, è pur sempre vero che è opportuno che siano rispettati alcuni requisiti.
Per poter ottenere la rinegoziazione del mutuo ex INPDAP è assolutamente necessario che il soggetto richiedente, il mutuatario, non sia moroso. In sostanza, è importante che non ci siano casi di mancati pagamenti della rata prevista per il rimborso del muto, ma anche che non ci siano stati, in passato, casi di ritardo nei pagamenti relativi a quel prestito.
Altri casi di rinegoziazione del tasso d’interessa del mutuo INPDAP
Una volta accertata la regolarità dei pagamenti delle rate, sono previsti ulteriori casi in cui è possibile richiedere la rinegoziazione del tasso d’interesse, ossia:
- il caso di malattia del soggetto a cui fa capo il contratto di mutuo oppure di un componente del suo nucleo familiare. In sintesi, per ottenere la riduzione del tasso fisso è necessario che le condizioni economiche del mutuatario siano notevolmente ridotte o poco stabili per affrontare il normale rimborso del mutuo, a causa di problemi di salute suoi o di un suo familiare;
- in caso di morte del mutuatario o del suo coniuge;
- in caso di perdita di lavoro, questo è una fattispecie che di norma viene approfondita per comprendere anche se si tratta di un licenziamento o di dimissioni da parte del soggetto richiedente;
- a causa di calamità naturali (maremoti, terremoti, alluvioni, etc.) oppure di eventi assolutamente imprevedibili;
- a causa di circostanze che non dipendono in alcun modo dal mutuatario o dai suoi familiari.
Quelli sopra elencati sono gli unici casi previsti dalla legge e dal regolamento dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale per i quali è ammessa la rinegoziazione del tasso d’interesse (ma anche dello spread e della rata del mutuo ex INPDAP). In ogni caso, è necessario che la richiesta sia compilata e inviata rispettando le procedure prestabilite.
Inoltre, è sempre bene tenere a mente che la rinegoziazione coinvolge solo il capitale residuo, calcolato al momento della richiesta. In sostanza, non è mai possibile chiedere una modifica contrattuale del mutuo nella sua interezza, perché la quota del prestito già restituita non rientra in questo computo.
Così come per la surroga, anche la riduzione del tasso d’interesse è un diritto che non può essere esercitano più di una volta durante tutta la durata del prestito. Pertanto, una volta chiesta e ottenuta la rinegoziazione, non sarà possibile ripetere l’operazione. Inoltre, per poter effettuare questa richiesta, è necessario che siano trascorsi almeno 2 anni dalla sottoscrizione del mutuo.